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Denominazione - sede - scopo
Art.1 - Nel comune di Sacile è costituita un'associazione "Pro-Loco"
denominata "Pro-Sacile" con sede in Sacile.
Svolge la sua opera nel
territorio del Comune e nelle zone contermini, avuto riguardo alla sfera
di azione delle Pro-Loco confinanti.
L'associazione è iscritta all'Albo
Associazioni Pro-Loco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2/b della L.R. 4.03.1958 n.147, con decreto del Ministro del Turismo e Spettacoli
in data 19.08.1967 ed all'Albo Regionale delle Pro-Loco di cui all'art.
33 della L.R. n.34 dell'11.08.1980.
Art.2 - L'associazione è apolitica, apartitica e autonoma, favorisce e
promuove i contatti con l'Autorità Amministrativa e tutte le altre
Associazioni locali, provinciali, regionali e nazionali aventi affinità
similari ed i medesimi scopi di cui al seguente art.3 per ogni opportuna
forma di collaborazione nella esplicazione della propria attività.
L'associazione non ha scopo di lucro e non intende avere per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Art.3 - L'associazione ha per scopo:
a) riunire intorno a sé tutti coloro, Enti e privati, che hanno
interesse allo sviluppo e alla valorizzazione di Sacile e del territorio
contermine;
b) favorire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico, turistico,
sportivo ed economico del territorio quest'ultimo con particolare
riferimento alle attività commerciali, agricole, ambientali, artigianali
ed industriali;
c) tutelare e promuovere, con assidua propaganda ed attività di
informazione, la conoscenza delle bellezze naturali, artistiche e
monumentali della zona favorendo ricerche di carattere storico e
linguistico ed attività di turismo;
d) tutelare, favorire e promuovere la conoscenza delle tradizioni del
folklore paesano e popolare;
e) promuovere festeggiamenti, manifestazioni culturali e sportive, fiere
ed esposizioni inerenti le attività commerciali, artigianali, agricole
ed industriali, convegni, escursioni, gite e spettacoli pubblici;
f) sviluppare negli iscritti e simpatizzanti i reciproco rispetto e
senso di solidarietà che li leghi e gli associ al di sopra di ogni
ideologia.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art.4 - Il patrimonio costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi di enti pubblici, di operatori economici e da privati;
c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni,
iniziative ed esposizioni e partecipazione ad esse;
d) ad ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal
Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio unitamente al programma delle attività da
svolgere.
Soci
Art.5 - I soci si distinguono in:
Onorai - Sostenitori - Ordinari.
Art.6 - Sono soci onorari quelle persone, Enti ed Associazioni che in
qualsiasi modo hanno contribuito o contribuiscono efficacemente al
raggiungimento degli scopi sociali e coloro che per ingegno, attività e
opere, hanno illustrato Sacile, i soci fondatori dell'Associazione e
coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente per almeno un
mandato. La qualifica di socio onorario viene conferito con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Art.7 - Sono soci sostenitori coloro che corrispondono una quota annua
non inferiore a cinque volte la quota ordinaria annuale. Il Comune di
Sacile è iscritto in tale categoria.
Art.8 - Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota
fissata dall'assemblea generale.
Art.9 - L'appartenenza ad una categoria non esclude che il socio possa
essere iscritto anche in altre categorie.
Art.10 - I soci sostenitori e ordinari hanno diritto a:
a) partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di
voto;
b) eleggere le cariche sociali ed essere eleggibili;
c) frequentare i locali della sede ed avere diritto ad eventuali
facilitazioni.
Art.11 - La qualifica di socio si perde per, dimissioni o rinunzia, per
morosità e per indegnità.
La perdita di qualifica di socio per morosità e indegnità è dichiarata
dal Consiglio d'Amministrazione con motivata delibera.
Contro il deliberato del Consiglio d'Amministrazione sia l'interessato
che altro socio, possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un
mese dalla data di comunicazione della delibera all'interessato.
Amministrazione
Art.12 - Organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale dei soci;
b) Il Consiglio d'Amministrazione;
c) Il Presidente.
Art.13 - I soci sostenitori ed ordinari sono convocati dal Consiglio
d'Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale in assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorra in
assemblea straordinaria.
Per il rinnovo delle cariche, l'assemblea generale ordinaria verrà
convocata ogni due anni entro il mese di ottobre.
Alle assemblee possono intervenire anche i soci onorari senza il diritto
di voto, pur potendo partecipare alla discussione.
Art.14 - L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio di
Amministrazione mediante manifesto affisso nella sede e all'albo
comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante
comunicato alla stampa ed agli organi di informazione sociale e
convocazione nominativa.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di metà più uno dei soci in regola con le quote sociali
dell'esercizio in corso; trascorsa almeno un'ora dalla prima
convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
In entrambi i casi le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza
semplice dei presenti con voto palese. L'assemblea ordinaria delibera
sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla
relazione morale, sul bilancio preventivo, sulla fissazione delle quote
sociali, sulla nomina dei componenti degli organi sociali, il collegio
dei Revisori e dei Probiviri.
Art.15 - L'assemblea generale è convocata dal Consiglio
d'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno in seduta
straordinaria sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su
quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto. L'assemblea
può essere convocata e anche su richiesta firmata da almeno un quinto
dei soci.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote
sociali dell'esercizio in corso.
E' altresì regolarmente costituita in seconda convocazione, che potrà
avvenire almeno un'ora dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei soci
presenti.
In entrambi i casi le deliberazioni si assumono a maggioranza semplice
dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche
statutarie, per le quali occorrerà la maggioranza qualificata dei 2/3
(due terzi) dei presenti. Art.16 - Il Consiglio d'Amministrazione è
composto da 18 (diciotto) di cui 17 (diciassette) elettivi e dal Sindaco
di Sacile o suo delegato.
Tutti i membri hanno pari diritto di voto.
Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri
sono rieleggibili. Il Consigliere che manchi tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio, senza giustificato e plausibile motivo, potrà
essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Presidente.
I posti elettivi, escluso il Presidente, che per qualsiasi motivo si
rendessero vacanti il Consiglio, saranno occupati dai soci secondo
l'elenco risultante dalla votazione. Qualora si rendesse vacante per
qualsiasi motivo il posto di Presidente, l'assemblea generale verrà
convocata per l'elezione entro mesi tre.
Art.17 - Per il rinnovo delle cariche ha diritto di voto il socio
iscritto nell'elenco soci dell'anno precedente e che abbia regolarmente
rinnovato l'iscrizione prima della votazione. E' ammessa per ogni socio
una sola delega.
Risulta eleggibile a Consigliere e a Presidente il socio in regola con
l'iscrizione alla data della presentazione della candidatura.
Art.18 - L'elezione del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione
avviene per distinta votazione. Ogni candidatura a Presidente dovrà
essere accompagnata da una relazione che indichi i contenuti del
programma che, in caso di elezione, indirizzerà l'attività del Consiglio
d'Amministrazione.
Le proposte di candidatura alle cariche di Presidente e di Consigliere,
sottoscritte dai candidati, dovranno essere depositate presso la sede
sociale entro le ore dodici del settimo giorno antecedente le votazioni.
I candidati a Presidente possono candidarsi anche come Consigliere.
Gli
elenchi nominativi delle candidature depositate rispettivamente alla
carica di Presidente e Consigliere verranno sposti presso la sede
sociale almeno sei giorni prima della data fissata per il rinnovo delle
cariche.
Si procederà a due votazioni, la prima per l'elezione del Presidente la
seconda per i Consiglieri, mediante scrutinio segreto utilizzando
all'uopo apposite schede di votazione nelle quali sono riportati gli
elenchi dei candidati per rispettiva carica.
Per l'elezione del Presidente potrà essere espressa una sola preferenza
e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto consensi pari ad
almeno i due terzi dei voti. Qualora nessun candidato risultasse eletto,
si procederà, nella stessa seduta, e con le stesse modalità, a seconda
votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato consensi
pari almeno alla maggioranza dei voti.
Per l'elezione dei Consiglieri potrà essere espresso un numero di
preferenze non superiore a 17 (diciassette) candidati. Risulteranno
eletti nell'ordine i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
consensi. Il Presidente dell'assemblea stabilisce durante la seduta i
tempi utili per lo svolgimento delle votazioni.
Art.19 - Il Presidente nominerà entro trenta giorni dalla sua elezione,
due Vice Presidenti scelti fra i membri elettivi del Consiglio di
Amministrazione, indicandone le funzioni e le deleghe.
Art.20 - Il Consiglio di Amministrazione traccia le linee programmatiche
dell'attività futura e ove lo ritenga opportuno, e necessario, nomina
comitati speciali per ogni singola attività chiamando a far parte anche
soci non Consiglieri che abbiano particolari attitudini per i compiti
cui saranno preposti e rappresentanti di associazioni locali che abbiano
richiesto di collaborare alle attività dell'associazione.
E' costituito il comitato organizzativo per la "Sagra dei Osei" composto
dai responsabili dei vari settori e da soci non Consiglieri che abbiano
particolari attitudini per il tipo di manifestazione. I comitati avranno
autonomia organizzativa nell'ambito degli indirizzi e programmi
deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Art.21 - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
convochi e lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri di
Amministrazione. Le delibere sono prese a maggioranza di voti e sono
valide purché il numero dei presenti sia almeno di nove.
I membri del Consiglio verranno avvertiti almeno cinque giorni prima,
salvo casi d'urgenza.
Art.22 - Il Presidente od in sua assenze il Vice Presidente più anziano
di età rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze del Consiglio e
dell'Assemblea, ha facoltà di conferire speciali deleghe ad altri membri
del Consiglio.
Collegio dei Revisori
Art.23 - I Revisori dei Conti, nominati dell'assemblea in numero di tre,
hanno il controllo della gestione, durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Collegio dei Probiviri
Art.24 - I Probiviri, pure il numero di tre, sono eletti dall'Assemblea,
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, essi dirimeranno le
controversie in seno all'Associazione.
Segretario e Tesoriere
Art.25 - Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di
Amministrazione, nominerà un segretario e un tesoriere che nei limiti
delle disponibilità ed in rapporto alle mansioni esplicate potranno, nei
caso non facessero già parte del Consiglio di Amministrazione, essere
retribuiti e potranno intervenire su invito alle riunioni dello stesso
con voto consultivo.
Il Presidente, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, può
assumere personale stipendiato.
Spetta al Consiglio fissare la natura dell'incarico e le retribuzioni.
Art.26 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Scioglimento
Art.27 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea,
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio
verrà affidato al Comune di Sacile. |