Statuto

Denominazione - sede - scopo
Art.1 - Nel comune di Sacile è costituita un'associazione "Pro-Loco" denominata "Pro-Sacile" con sede in Sacile.
Svolge la sua opera nel territorio del Comune e nelle zone contermini, avuto riguardo alla sfera di azione delle Pro-Loco confinanti.
L'associazione è iscritta all'Albo Associazioni Pro-Loco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2/b della L.R. 4.03.1958 n.147, con decreto del Ministro del Turismo e Spettacoli in data 19.08.1967 ed all'Albo Regionale delle Pro-Loco di cui all'art. 33 della L.R. n.34 dell'11.08.1980.
Art.2 - L'associazione è apolitica, apartitica e autonoma, favorisce e promuove i contatti con l'Autorità Amministrativa e tutte le altre Associazioni locali, provinciali, regionali e nazionali aventi affinità similari ed i medesimi scopi di cui al seguente art.3 per ogni opportuna forma di collaborazione nella esplicazione della propria attività.
L'associazione non ha scopo di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Art.3 - L'associazione ha per scopo:
a) riunire intorno a sé tutti coloro, Enti e privati, che hanno interesse allo sviluppo e alla valorizzazione di Sacile e del territorio contermine;
b) favorire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico, turistico, sportivo ed economico del territorio quest'ultimo con particolare riferimento alle attività commerciali, agricole, ambientali, artigianali ed industriali;
c) tutelare e promuovere, con assidua propaganda ed attività di informazione, la conoscenza delle bellezze naturali, artistiche e monumentali della zona favorendo ricerche di carattere storico e linguistico ed attività di turismo;
d) tutelare, favorire e promuovere la conoscenza delle tradizioni del folklore paesano e popolare;
e) promuovere festeggiamenti, manifestazioni culturali e sportive, fiere ed esposizioni inerenti le attività commerciali, artigianali, agricole ed industriali, convegni, escursioni, gite e spettacoli pubblici;
f) sviluppare negli iscritti e simpatizzanti i reciproco rispetto e senso di solidarietà che li leghi e gli associ al di sopra di ogni ideologia.

Patrimonio ed esercizi sociali
Art.4 - Il patrimonio costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da contributi di enti pubblici, di operatori economici e da privati;
c) dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative ed esposizioni e partecipazione ad esse;
d) ad ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio unitamente al programma delle attività da svolgere.

Soci
Art.5 - I soci si distinguono in:
Onorai - Sostenitori - Ordinari.
Art.6 - Sono soci onorari quelle persone, Enti ed Associazioni che in qualsiasi modo hanno contribuito o contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e coloro che per ingegno, attività e opere, hanno illustrato Sacile, i soci fondatori dell'Associazione e coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente per almeno un mandato. La qualifica di socio onorario viene conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art.7 - Sono soci sostenitori coloro che corrispondono una quota annua non inferiore a cinque volte la quota ordinaria annuale. Il Comune di Sacile è iscritto in tale categoria.
Art.8 - Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota fissata dall'assemblea generale.
Art.9 - L'appartenenza ad una categoria non esclude che il socio possa essere iscritto anche in altre categorie.
Art.10 - I soci sostenitori e ordinari hanno diritto a:
a) partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto;
b) eleggere le cariche sociali ed essere eleggibili;
c) frequentare i locali della sede ed avere diritto ad eventuali facilitazioni.
Art.11 - La qualifica di socio si perde per, dimissioni o rinunzia, per morosità e per indegnità.
La perdita di qualifica di socio per morosità e indegnità è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione con motivata delibera.
Contro il deliberato del Consiglio d'Amministrazione sia l'interessato che altro socio, possono ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla data di comunicazione della delibera all'interessato.

Amministrazione
Art.12 - Organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale dei soci;
b) Il Consiglio d'Amministrazione;
c) Il Presidente.
Art.13 - I soci sostenitori ed ordinari sono convocati dal Consiglio d'Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale in assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorra in assemblea straordinaria.
Per il rinnovo delle cariche, l'assemblea generale ordinaria verrà convocata ogni due anni entro il mese di ottobre.
Alle assemblee possono intervenire anche i soci onorari senza il diritto di voto, pur potendo partecipare alla discussione.
Art.14 - L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante manifesto affisso nella sede e all'albo comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicato alla stampa ed agli organi di informazione sociale e convocazione nominativa.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci in regola con le quote sociali dell'esercizio in corso; trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
In entrambi i casi le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza semplice dei presenti con voto palese. L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione morale, sul bilancio preventivo, sulla fissazione delle quote sociali, sulla nomina dei componenti degli organi sociali, il collegio dei Revisori e dei Probiviri.
Art.15 - L'assemblea generale è convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno in seduta straordinaria sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto. L'assemblea può essere convocata e anche su richiesta firmata da almeno un quinto dei soci.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con le quote sociali dell'esercizio in corso.
E' altresì regolarmente costituita in seconda convocazione, che potrà avvenire almeno un'ora dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
In entrambi i casi le deliberazioni si assumono a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, per le quali occorrerà la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Art.16 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 18 (diciotto) di cui 17 (diciassette) elettivi e dal Sindaco di Sacile o suo delegato.
Tutti i membri hanno pari diritto di voto.
Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consigliere che manchi tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato e plausibile motivo, potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
I posti elettivi, escluso il Presidente, che per qualsiasi motivo si rendessero vacanti il Consiglio, saranno occupati dai soci secondo l'elenco risultante dalla votazione. Qualora si rendesse vacante per qualsiasi motivo il posto di Presidente, l'assemblea generale verrà convocata per l'elezione entro mesi tre.
Art.17 - Per il rinnovo delle cariche ha diritto di voto il socio iscritto nell'elenco soci dell'anno precedente e che abbia regolarmente rinnovato l'iscrizione prima della votazione. E' ammessa per ogni socio una sola delega.
Risulta eleggibile a Consigliere e a Presidente il socio in regola con l'iscrizione alla data della presentazione della candidatura.
Art.18 - L'elezione del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione avviene per distinta votazione. Ogni candidatura a Presidente dovrà essere accompagnata da una relazione che indichi i contenuti del programma che, in caso di elezione, indirizzerà l'attività del Consiglio d'Amministrazione.
Le proposte di candidatura alle cariche di Presidente e di Consigliere, sottoscritte dai candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore dodici del settimo giorno antecedente le votazioni. I candidati a Presidente possono candidarsi anche come Consigliere.
Gli elenchi nominativi delle candidature depositate rispettivamente alla carica di Presidente e Consigliere verranno sposti presso la sede sociale almeno sei giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche.
Si procederà a due votazioni, la prima per l'elezione del Presidente la seconda per i Consiglieri, mediante scrutinio segreto utilizzando all'uopo apposite schede di votazione nelle quali sono riportati gli elenchi dei candidati per rispettiva carica.
Per l'elezione del Presidente potrà essere espressa una sola preferenza e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto consensi pari ad almeno i due terzi dei voti. Qualora nessun candidato risultasse eletto, si procederà, nella stessa seduta, e con le stesse modalità, a seconda votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato consensi pari almeno alla maggioranza dei voti.
Per l'elezione dei Consiglieri potrà essere espresso un numero di preferenze non superiore a 17 (diciassette) candidati. Risulteranno eletti nell'ordine i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di consensi. Il Presidente dell'assemblea stabilisce durante la seduta i tempi utili per lo svolgimento delle votazioni.
Art.19 - Il Presidente nominerà entro trenta giorni dalla sua elezione, due Vice Presidenti scelti fra i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, indicandone le funzioni e le deleghe.
Art.20 - Il Consiglio di Amministrazione traccia le linee programmatiche dell'attività futura e ove lo ritenga opportuno, e necessario, nomina comitati speciali per ogni singola attività chiamando a far parte anche soci non Consiglieri che abbiano particolari attitudini per i compiti cui saranno preposti e rappresentanti di associazioni locali che abbiano richiesto di collaborare alle attività dell'associazione.
E' costituito il comitato organizzativo per la "Sagra dei Osei" composto dai responsabili dei vari settori e da soci non Consiglieri che abbiano particolari attitudini per il tipo di manifestazione. I comitati avranno autonomia organizzativa nell'ambito degli indirizzi e programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Art.21 - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione. Le delibere sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché il numero dei presenti sia almeno di nove.
I membri del Consiglio verranno avvertiti almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza.
Art.22 - Il Presidente od in sua assenze il Vice Presidente più anziano di età rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, ha facoltà di conferire speciali deleghe ad altri membri del Consiglio.

Collegio dei Revisori
Art.23 - I Revisori dei Conti, nominati dell'assemblea in numero di tre, hanno il controllo della gestione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Collegio dei Probiviri
Art.24 - I Probiviri, pure il numero di tre, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, essi dirimeranno le controversie in seno all'Associazione.

Segretario e Tesoriere
Art.25 - Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, nominerà un segretario e un tesoriere che nei limiti delle disponibilità ed in rapporto alle mansioni esplicate potranno, nei caso non facessero già parte del Consiglio di Amministrazione, essere retribuiti e potranno intervenire su invito alle riunioni dello stesso con voto consultivo.
Il Presidente, sempre su delibera del Consiglio di Amministrazione, può assumere personale stipendiato.
Spetta al Consiglio fissare la natura dell'incarico e le retribuzioni.
Art.26 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Scioglimento
Art.27 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio verrà affidato al Comune di Sacile.